I punti essenziali del D.L. 114/98 (Riforma del Commercio)

ESERCIZI DI VICINATO  Per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento dei negozi di vicinato l’esercente è tenuto a una semplice comunicazione al Comune competente per territorio. Trascorsi 30 giorni si può procedere all’apertura per tacito assenso (premesso che il titolare ed il locale siano in possesso dei requisiti). I negozi di vicinato possono avere una superficie massima di 250 mq nei Comuni con più di 10 mila mq e 150 mq in quelli con meno di 10 mila.

MEDIE STRUTTURE Sono soggette ad autorizzazione del Comune competente che, verificati i requisiti e sentite le organizzazioni di consumatori e commercianti, può comunicare per iscritto, entro 90 giorni, l’eventuale diniego oppure affidarsi al principio del silenzio assenso. Nei comuni con più di 10 mila residenti la media distribuzione non può superare i 2.500 mq mentre nelle città più piccole il tetto è stabilito a 1.500 mq.

GRANDI STRUTTURE Anche in questo caso l’autorizzazione è affidata al Comune, che convoca, entro 60 giorni dalla domanda, una conferenza di servizi. E’ comunque decisivo il parere espresso dal rappresentante della Regione. Qualora non venisse comunicato il diniego entro i 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza, le domande devono ritenersi accolte. Per almeno un anno, fino alla definizione dei criteri di programmazione regionale, non saranno rilasciate nuove licenze.

TABELLE MERCEOLOGICHE Gli esercenti scelgono tra la vendita di prodotti alimentari e non. Solo per gli esercenti del settore merceologico alimentare è previsto un corso abilitante a meno che, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, non abbiano esercitato in proprio o abbiano prestato la propria opera, di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, comprovata dall'iscrizione all'INPS. L’assortimento è libero. Viene abolito il Registro Esercenti il Commercio (Rec).

ORARI DI VENDITA Gli esercizi commerciali al dettaglio possono restare aperti al pubblico per un massimo di 13 ore, nella fascia compresa tra le 7 e le 22 in tutti i giorni della settimana. Le giornate di chiusura sono fissate alla domenica e nei giorni festivi, tranne che in dicembre e per 8 domeniche o festività l’anno. Sono previste deroghe per i Comuni turistici e per le città d’arte. 
Spetta ai Comuni stabilire l’eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Restano esclusi da queste disposizioni le rivendite di generi di monopolio, le sale cinematografiche e gli esercizi operanti nei complessi turistici e sulle autostrade.

VENDITE STRAORDINARIE Saldi, liquidazioni, promozioni e pubblicità saranno ancora disciplinati dalle Regioni, sentite le organizzazioni di consumatori e commercianti.