Ministero della Salute
Fumo e legislazione
L'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti in materia di
fumo di tabacco
Circolare 17 dicembre 2004
Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in
vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della
salute dei non fumatori.
Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni
dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei
non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266 – si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni
chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette
disposizioni.
1. Il quadro normativo
di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente
elencati:
a. legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975,
n. 322);
b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in
Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2001, n. 301);
d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
2003, n. 15);
e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge
n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non
fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto
di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la
sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura
e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità
pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni
alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco
costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese
e dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si
rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento
delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici,
ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti.
Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti»
dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.
E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il
divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che
potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal
fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori
non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici
esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali
riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma,
essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti
ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51
della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia,
restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali,
uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello
Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il
trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa
di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime,
biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela
della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono
inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali
chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del
medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e
tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati,
come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale
Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare
a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità
a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare
non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati
all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori»
utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.
4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui
gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente
disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito
dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede
un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto
di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975,
di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere
richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per
i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero
dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate
ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689».
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro
delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o
dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione
della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato
in sede di Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.
In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie
previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante
«Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico»
con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.
5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto
organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi
dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione
del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione
nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti
dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti,
il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «...
curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo
di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi
dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non
giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese
tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma
20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma
9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche
l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi
che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo
da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.
6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata
nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che
si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento
della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio
in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento
dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo
può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini
autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.
7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16
dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge
n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle
infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi
processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico
della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative
e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche
individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non
vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività
di vigilanza, di accertamento e di contestazione.
Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione
pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad
accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta
per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine
interno dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti
incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni,
come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente
alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite
a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare
infrazioni al divieto:
- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto
dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato
e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta
e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della
sanzione pecuniaria in misura ridotta
- l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente,
ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento
dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982,
n. 890.
Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità
degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri
compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di
accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero
nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del
divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori
da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della
presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono
a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati
della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in
precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire
anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere
dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori
dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e' informata
tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i
locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati
ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».
Roma,
17 dicembre 2004
Il Ministro della Salute
Ai fini della corretta applicazione della legge 16 gennaio 2003 per la tutela della salute dei non fumatori, il Ministero della Salute attiverà da lunedì 10 gennaio il numero verde 800571661 per avere chiarimenti sulle nuove regole e altre informazioni utili. Rispondono medici ed operatori appositamente formati. Il numero verde sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.
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