| L'inizio
di una attività economica richiede necessariamente scelte precise
sulla forma giuridica da assumere, prendendo in considerazione una serie
di elementi che riguardano principalmente: |
|
la responsabilità patrimoniale: |
l'imprenditore
può decidere se limitare la sua responsabilità patrimoniale
al capitale sottoscritto o coinvolgere l'intero suo patrimonio; |
| la
convenienza fiscale: |
a
seconda della forma giuridica assunta, si è soggetti ad imposta
progressiva o proporzionale sul reddito; |
| le
disposizioni di legge: |
per
le società di capitali è richiesto un capitale sociale
minimo, per le altre forme giuridiche tale minimo non è richiesto;
|
| l'eventuale
trasferibilità della partecipazione societaria: |
nelle società di capitali è più facile trasferire
le proprie quote o azioni che non in una società di persone;
|
| le
prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale: |
se
per l'esercizio dell'attività si rendono necessari ingenti
capitali sarà preferibile scegliere una forma giuridica più
evoluta, e quindi costituire una società di capitali, anche
in funzione della minore difficoltà nella ricerca di capitale
di terzi. |
|
| Se si
opta per una società, la sua costituzione è un atto straordinario
e fondamentale nella vita delle imprese, che deve essere analizzato e programmato
con cura; infatti, nella scelta del modo in cui viene posto in essere, possono
essere condizionanti elementi quali, ad esempio, il rapporto tra i soci,
le modalità di gestione, la ripartizione degli utili, i poteri, ecc.
|
|
Fondamentali
sono, a tal proposito, le scelte concernenti il tipo di forma giuridica
(società di persone o società di capitali) che devono essere
compiute, valutando:
|
| |
le condizioni
personali dei soci fondatori;
le prospettive economiche e finanziarie delle attività aziendali;
le caratteristiche della produzione da attuare;
la variabile incidenza dei costi fiscali. |
Ancora,
di rilevanza fondamentale, sono le scelte concernenti la dimensione ed il
tipo di finanziamenti necessari per l'economico svolgimento della gestione
produttiva che determinano l'entità del capitale sociale e delle
altre integrative fonti di finanziamento.
Possiamo quindi scegliere tra: |
|
|
Impresa individuale
|
|
L'art. 2082 del Codice Civile definisce imprenditore
"chi esercita professionalmente un'attività economica
organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di
servizi".
L'attività d'impresa può
essere esercitata individualmente o da un organismo collettivo.
Si ha un'impresa individuale quando
una persona fisica inizia in forma professionale un'attività
produttiva, volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi,
organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari
(essenzialmente capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio
di tale attività.
La ditta individuale rappresenta la
forma giuridica più semplice in quanto: la
costituzione non richiede particolari adempimenti; l'imprenditore
è l'unico titolare e, quindi, decide (perché non si
deve formare una volontà collettiva).
A fronte di una "libertà" di gestione e di una
semplicità nella modifica dell'attività stessa, si
riscontrano peraltro svantaggi collegati prevalentemente alla responsabilità
illimitata dell'imprenditore: quest'ultimo, infatti, risponde con
tutto il suo patrimonio e, quindi, l'eventuale fallimento avrà
ripercussioni sulla sfera personale.
E' una formula adatta a chi non ha soci e desidera conservare massima
autonomia. Indicata soprattutto per le imprese di dimensioni limitate
e quindi per le attività artigianali.
| Costituzione |
L'impresa individuale si costituisce
entro 30 giorni dall'inizio dell'attività mediante:
1. l'iscrizione nel registro delle
imprese;
2. la richiesta di attribuzione del numero
di partita Iva, e la conseguente apertura del conto fiscale.
Entrambi gli adempimenti devono essere
fatti entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, salvo
alcuni casi particolari in cui gli imprenditori individuali
potranno iscriversi nel registro delle imprese solo dopo aver
ottenuto dalle competenti autorità le autorizzazioni
necessarie per svolgere l'attività richiesta, che possono
riguardare l'esercizio di:
attività subordinata alla preventiva iscrizione in albi,
ruoli, elenchi, registri (ad esempio, albo degli artigiani,
registro degli esercenti il commercio per particolari attività
quale, per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande);
attività subordinata al possesso di apposita autorizzazione
amministrativa |
| Pro.. |
Oneri amministrativi e contabili ridotti
al minimo. Per avviare l'attività non serve ricorrere
a un notaio, ma è sufficiente l'iscrizione alla Camera
di Commercio e la richiesta della partita Iva.
Non serve tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti
dalla normativa fiscale (libri IVA, libri ammortizzabili). Eventualmente
anche il libro giornale e quello degli inventari. Pochi oneri
fiscali. La costituzione e lo scioglimento dell'impresa non
sono sottoposti a tasse. Per liquidare l'attività, è
sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione
a Camera di Commercio, Inps e Inail (se iscritti). |
| ...e contro |
Il rischio d'impresa si estende a tutto
il patrimonio personale dell'imprenditore. I redditi dell'impresa,
dopo aver scontato l'Irap, vanno sommati a quelli personali
e tassati con le aliquote progressive previste dall'Irap. In
caso di forti guadagni, quindi, le imposte crescono. |
|
|
Impresa Familiare
|
|
Si ha una impresa familiare quando all'attività
imprenditoriale partecipano, in modo continuativo e prevalente, il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Il titolare dell'impresa, pur avvalendosi di collaboratori, rimane, però,
l'unico responsabile dell'attività.
L'impresa familiare si colloca tra la ditta individuale e l'impresa societaria,
in quanto presenta elementi che caratterizzano ora una, ora l'altra categoria.
Infatti, vige il principio della collegialità, in quanto il Codice
Civile prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti all'impresa familiare
nelle decisioni più importanti ma, al contempo, la responsabilità
patrimoniale è a carico del solo titolare e, soltanto quest'ultimo
potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari.
| Costituzione |
L'impresa individuale si costituisce mediante:
1. l'iscrizione nel registro delle imprese;
2. la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, e la conseguente
apertura del conto fiscale.
L'impresa familiare si costituisce, ai fini fiscali, per atto pubblico
o con scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del
periodo d'imposta; tale atto deve contenere le generalità del
titolare e dei collaboratori, il rapporto di parentela o affinità
esistente e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti.
|
| Pro.. |
Oneri amministrativi e contabili ridotti al
minimo. Per avviare l'attività non serve ricorrere a un notaio,
ma è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e la
richiesta della partita Iva.
Non serve tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla
normativa fiscale (libri IVA, libri ammortizzabili). Eventualmente
anche il libro giornale e quello degli inventari. Pochi oneri fiscali.
La costituzione e lo scioglimento dell'impresa non sono sottoposti
a tasse. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere
la partita Iva e comunicare la cessazione a Camera di Commercio, Inps
e Inail (se iscritti). |
| ...e contro |
Il rischio d'impresa si estende a tutto il
patrimonio personale dell'imprenditore. I redditi dell'impresa, dopo
aver scontato l'Irap, vanno sommati a quelli personali e tassati con
le aliquote progressive previste dall'Irap. In caso di forti guadagni,
quindi, le imposte crescono. |
E' una soluzione indicata per attività di
piccole dimensioni, soprattutto artigianali e commerciali. Si tratta una
forma particolare dell'impresa individuale: oltre al titolare, partecipano
all'attività il coniuge o i parenti e affini (fino al terzo grado),
che hanno diritto anche di partecipare agli utili dell'azienda. I pro
e i contro sono gli stessi dell'impresa individuale. E in più c'è
un altro vantaggio di natura fiscale: il reddito non grava su una sola
persona, ma è ripartito tra i familiari. La condizione è
che il reddito attribuito ai familiari non superi il 49% del reddito conseguito
dall'attività.
|
Impresa coniugale
|
|
Il Codice Civile (artt. 177 e seguenti) prevede,
tra le varie forme in cui una attività economica può essere
svolta, anche l'impresa coniugale, che rappresenta l'unica forma di impresa
collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità
in sede di costituzione. Perché esista
una azienda coniugale è necessario che:
la società sia costituita dopo il
matrimonio;
i coniugi siano in regime legale di comunione (mentre nell'impresa familiare
è irrilevante il regime patrimoniale tra i coniugi);
deve essere dimostrabile la cogestione, senza alcuna posizione di subordinazione
di un coniuge verso l'altro.
|
|
|
Società di Persone
|
|
La società di persone è una formula indicata per chi intende
avviare attività commerciali, agricole o di servizi, di limitate
dimensioni e con un ridotto numero di soci (e di capitali). Da un punto
di vista contabile, le società presentano caratteristiche simili
a quelle di una ditta individuale. Sul reddito d'impresa viene prima pagata
l'Irap, pari al 4,25%. L'utile viene attribuito ai diversi soci in misura
delle diverse quote e si somma ai loro redditi personali per la determinazione
dell'Irpef.
| Costituzione |
La costituzione della
società deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata e deve contenere:
il nome e cognome, il domicilio e la
cittadinanza dei soci;
la ragione sociale (nome della società);
i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale (l'attività che svolge la società);
i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il
modo di valutazione; tale valore può essere indicato in Lire
o in Euro;
le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera (soci che non conferiscono
nella società dei beni ma determinate prestazioni);
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota
di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
la durata della società.
Parte integrante dell'atto costitutivo sono i Patti Sociali con i
quali i soci determinano il regolamento della società.
|
| Pro.. |
Le procedure burocratiche fiscali,
contabili e tributarie sono agevolate. I costi di costituzione e gestione
sono contenuti. E' abbastanza semplice ottenere finanziamenti e contributi
regionali, soprattutto per l'impreditoria giovanile |
| ...e contro |
I soci sono soggetti a responsabilità
illimitata (tranne gli accomandanti della Sas), personale e solidale.
Ciò significa che, in caso di fallimento, i creditori potranno
rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della società.
Se uno o più soci non adempie, il debito dovrà essere
saldato dagli altri. I rischi sono strettamente legati alla competenza,
onestà, abilità, lealtà e professionalità
dei soci. Scegliere i partner sbagliati può compromettere il
successo dell'impresa. |
| Adempimenti |
| 1. |
redazione dell'atto costitutivo
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; |
| 2. |
deposito dell'atto costitutivo
presso l'ufficio del Registro, entro il termine di 20 giorni
dalla stipula, e assolvimento dell'imposta di registro in misura
proporzionale ai beni conferiti e pari a:
1% del denaro, con un minimo di Lire 250.000;
4% del valore degli immobili strumentali;
8% del valore degli immobili civili;
15% del valore dei terreni;
1% del patrimonio di aziende o ramo d'azienda conferito;
3% degli altri beni conferiti.
Se il conferimento comprende beni immobili è previsto
il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali;
|
| 3. |
deposito dell'atto costitutivo
presso il Registro Imprese competente (luogo dove è stabilita
la sede legale della società) per l'iscrizione della
società utilizzando il Modello S1; |
| 4. |
deposito dell'accettazione
di carica degli amministratori della società, presso
il Registro Imprese per la relativa iscrizione (gli amministratori,
sono di regola nominati in sede di costituzione della società,
pertanto questo atto viene depositato contemporaneamente all'atto
costitutivo).
Deve essere redatta in carta da bollo da L. 20.000 e depositata
entro 15 giorni dalla notizia di nomina. Le firme devono essere
autenticate dal notaio o altro pubblico ufficiale; |
| 5. |
comunicazione all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette competente dell'avvenuta
costituzione della società allegandovi una copia in carta
libera dell'atto costitutivo, sempre autenticata, e con l'indicazione
del codice fiscale della società, entro 3 mesi dalla
costituzione. |
|
Le società di persone possono essere di
tre tipi : Società semplice (Ss) - Società in nome collettivo
(Snc) - Società in accomandita semplice (Sas).
Società semplice (Ss). E' riservata
ad attività agricole e per la gestione di patrimoni immobiliari.
Tutti i soci hanno normalmente potere di rappresentanza e di amministrazione.
Società in nome collettivo (Snc).
E' la forma più diffusa nell'artigianato, ma può essere
applicata a qualsiasi tipo di attività, anche commerciale. Tutti
i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi; tuttavia resta
ferma la possibilità di limitare la responsabilità inter
partes sulla base di un accordo che produce i suoi effetti solo tra i
soci; non esiste un limite minimo di capitale sociale e le formalità
previste per la gestione aziendale sono estremamente limitate.
L'amministrazione è affidata ai soci e può essere disgiunta
(in questo caso ogni socio potrà compiere operazioni sociali disgiuntamente
dagli altri) o congiunta, per cui è sempre necessario il consenso
di due o più soci amministratori.
Ogni socio apporta beni o capitale; tuttavia,
possono anche esservi soci che apportano solo la propria opera; in tale
ipotesi, occorrerà specificare le prestazioni a cui i soci d'opera
sono obbligati già in sede di stipula dell'atto costitutivo.
Fra le altre cose, non è richiesta alcuna formalità per
la convocazione dell'assemblea dei soci.
Società in accomandita semplice (Sas).
E' disciplinata dalle stesse norme della Snc, ma la responsabilità
è mista. I soci si dividono in accomandanti e accomandatari
|
I soci accomandatari
hanno:
|
|
|
responsabilità illimitata
e solidale; |
|
|
amministrazione della società;
|
|
|
il nome (di uno o più soci)
indicato nella ragione sociale. |
|
I soci accomandanti,
avendo una responsabilità limitata alla quota conferita,
hanno le seguenti caratteristiche:
|
|
|
sono necessariamente, quanto al
conferimento, soci di capitale; |
|
|
non corrono altro rischio se non
quello di perdere il capitale conferito; |
|
|
il loro conferimento è
solo di capitale, il che è confermato anche dalla trasmissibilità,
per causa di morte, della quota di partecipazione al capitale sociale;
|
|
|
non possono compiere atti di amministrazione,
né trattare affari in nome e per conto della società
se non in caso di conferimento di procura speciale rilasciata dagli
stessi amministratori; |
|
|
possono essere anche lavoratori
dipendenti della società; |
|
|
possono comunque svolgere attività
di controllo sull'amministrazione e sulla gestione della società;
|
|
|
hanno diritto di avere comunicazione
annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza, consultando i
libri, i registri e gli altri documenti sociali |
| Il socio accomandante che non
rispetti i divieti imposti dalla normativa civilistica assume responsabilità
illimitata e solidale verso terzi per le obbligazioni sociali e può
essere escluso dalla società. |
L'amministrazione della società, con poteri
più o meno limitati, è riservata solo ai soci accomandatari
in quanto i soci accomandanti, essendo solo soci finanziatori, non possono
interferire nella gestione societaria.
|
|
|
Società di Capitali
|
|
E' una forma adatta a chi inizia relativamente
"in grande". Gli investimenti e i rischi sono elevati, ma, se
si ha successo, lo sono anche i profitti.
Nel momento in cui l'impresa supera certe dimensioni, la scelta di diventare
una società di capitali diventa quasi obbligata, in quanto questo
tipo di società è l'unico che consenta una certa flessibilità
nella composizione della compagine azionaria, flessibilità che
diventa indispensabile quando il numero dei soci aumenta. Devono tenere
i libri sociali previsti dal Codice Civile ed eleggere un amministratore
o un consiglio di amministrazione. Oltre a questo, le Spa e le Srl con
capitale sociale non inferiore a 20.000 euro devono eleggere il collegio
sindacale, un organo volto a controllare che la gestione della società
avvenga nel rispetto delle norme legali e fiscali.
Dal punto di vista fiscale, i redditi delle società di capitali
sono soggetti al pagamento dell'Irap (4,25% dell'imponibile) e dell'Irpeg
(37% dell'imponibile), per un onere complessivo del 41,25%. A differenza
di quanto avviene per le ditte individuali e per le società di
persone, le società di capitali pagano quindi un'imposta direttamente
proporzionale al reddito conseguito e non progressiva. Se gli utili vengono
distribuiti, essi vanno ad aggiungersi al reddito imponibile ai fini Irpef
dei singoli soci i quali, comunque, godono di un credito d'imposta per
quanto già pagato dalla società.
| Costituzione |
La costituzione della società deve
avvenire con l'atto costitutivo redatto per atto pubblico e deve
contenere, in linea generale, le seguenti indicazioni:
il cognome e il nome, la data e il
luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
la denominazione, la sede e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale;
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato in Lire o in Euro
(per le s.r.l. non inferiore a Lire 20.000.000 suddiviso in quote
di valore unitario non inferiore a Lire 1.000; Lire 200.000.000
per S.p.a e S.a.p.a. suddiviso in azioni del valore unitario non
inferiore a lire 1.000; qualora il capitale sociale venga espresso
in Euro, il valore non può essere inferiore a 10.000 Euro
per le s.r.l. e a 100.000 Euro per le S.p.a. e le S.a.p.a.;
la quota di ciascun socio e il valore dei beni e crediti conferiti;
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
il numero degli amministratori e i loro poteri, con l'indicazione
di quali fra di essi hanno la rappresentanza della società;
il numero dei componenti del collegio sindacale (obbligatorio nel
caso in cui il capitale sociale sia pari a Lire 200.000.000 (duecentomilioni);
la durata della società.
Parte integrante dell'atto costitutivo è lo Statuto della
società, vale a dire il contratto regolante i rapporti tra
i soci.
|
| Pro.. |
La responsabilità dei soci
non è personale, ma limitata alla quota di capitale conferita.
Il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori,
a meno che non si siano commessi atti di gestione contrari alla legge.
Il ruolo dei soci è secondario rispetto ai loro capitali. Gestione
e amministrazione infatti possono essere affidate anche ai non soci.
I vantaggi fiscali sono consistenti. Gli utili possono essere accantonati
a piacimento e distribuiti ai soci nei momenti fiscalmente più
convenienti. |
| ...e contro |
Gli adempimenti burocratici e
fiscali sono numerosi e complessi. Le spese di costituzione e gestione
sono elevate.
L'essere responsabili limitatamente al capitale non elimina i rischi.
La mancata ottemperanza agli adempimenti (anche solo il non vidimare
i libri sociali) allarga le responsabilità, sia da un punto
di vista civilistico, sia da quello penale. E' buona norma quindi
affidarsi sempre a esperti, che assicurino il pieno rispetto delle
norme contabili e fiscali. |
| Adempimenti |
| 1. |
deposito presso una banca
dei 3/10 dell'ammontare del capitale sociale che verrà
sottoscritto. In caso di società unipersonale, ipotesi
prevista solo per le s.r.l., deve essere depositato l'intero
capitale sociale; |
| 2. |
deposito presso il Tribunale
competente dell'atto costitutivo in attesa che lo stesso emetta
decreto di omologazione entro 30 giorni dalla data di versamento
dei 3/10 o dell'intero capitale sociale; |
| 3. |
deposito presso il Registro
delle imprese competente dell'atto costitutivo per l'iscrizione
entro 30 giorni dall'omologazione utilizzando il Modello S1,
alla denuncia va allegata copia autenticata dell'atto costitutivo,
statuto e decreto di omologa, nonché l'elenco dei soci
ed altri titolari di diritti su azioni e quote sociali; |
| 4. |
deposito presso il Registro
delle imprese dell'accettazione di carica degli amministratori
della società, per l'iscrizione nel registro delle imprese,
compilando un intercalare P per ciascuna delle persone nominate;
|
| 5. |
deposito presso il Registro
delle imprese dell'accettazione carica del collegio sindacale
(quando previsto), compilando un intercalare P per ciascun sindaco
effettivo e supplente, indicando altresì gli estremi
di iscrizione dei sindaci nel registro dei revisori contabili;
|
| 6. |
comunicazione all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette competente dell'avvenuta
costituzione della società allegandovi una copia in carta
libera dell'atto costitutivo entro 3 mesi dalla costituzione.
|
| Normalmente per le fasi
di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 vi provvede il notaio erogante.
|
|
Il Codice Civile prevede tre tipologie di società
di capitali:
|
Società a Responsabilità
Limitata
|
Società a Responsabilità
Limitata Unipersonale
|
Società per Azioni
|
Società in Accomandita
per Azioni
|
|
per la cui costituzione
sono previsti specifici adempimenti
|
Società a responsabilità limitata
(Srl)
Regolata
dagli artt. 2472 e seguenti del c.c., rappresenta la forma più
semplice delle società di capitali.
Generalmente si tratta di società
con un numero limitato di soci; ad essa, infatti, fanno spesso riferimento
imprenditori di ridotte dimensioni, che intendono operare sul mercato
salvaguardando il patrimonio personale.
La S.r.l., nonostante sia una società
di capitali con una responsabilità del socio limitata, nei rapporti
con i terzi si avvicina molto alle società di persone in quanto
la figura personale dei soci mantiene ancora notevole rilevanza.
In questo tipo di società, il capitale
è cpmposto da quote e non può essere inferiore ai 10.000
euro, le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate
da azioni e, quindi, non sono legate ad un titolo liberamente negoziabile,
come accade invece per le società per azioni.
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi
e per successione ereditaria salve diverse
disposizioni contenute nello Statuto, senza particolari
formalità e il loro trasferimento ha effetto nel momento in cui
viene trascritto sul libro dei soci. In assemblea, il valore dei voti
dei soci è proporzionale alle quote in loro possesso.
Una differenza sostanziale rispetto alle
società di persone, riguarda la maggior facilità di circolazione
delle quote.
Infatti la modifica della compagine sociale
non costituisce una modifica del contratto originario non necessitando
così del consenso di tutti i soci.
Tuttavia i contratti sociali possono irrigidire
la trasferibilità delle quote mediante la previsione di clausole
di prelazione e di gradimento.
Società a responsabilità limitata
unipersonale
Di recente introduzione in Italia. E'
una società "con un unico socio", l'imprenditore che
costituisce una sorta di impresa individuale, ma con le caratteristiche
e i vantaggi della Srl.
Società per azioni (SpA)
Nell'ambito delle società di capitali,
la società per azioni, regolata dagli artt. 2325 e seguenti del
Codice civile, rappresenta la forma sociale più adatta per le imprese
che necessitano di maggiori mezzi finanziari; difatti, a differenza della
S.r.l., la stessa può accedere a tutte le forme di finanziamento
presenti sul mercato quali ad esempio: emissione di prestiti obbligazionari,
ammissioni alle quotazioni di Borsa, acquisto di azioni proprie e offerte
pubbliche.
Il capitale sociale minimo è di 100.000
euro, rappresentato da azioni. L'azione è
un titolo di credito nominativo e rappresenta tutti i diritti del socio
derivanti dalla sua partecipazione alla società.
Società in accomandita per azioni (Sapa)
Una particolare forma di società
di capitali è la società in accomandita per azioni regolata
dagli artt. 2462 e segg. del c.c.. Si differenzia dalle società
per azioni per la presenza di due categorie di soci:
soci accomandatari, che rispondono
illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali ed ai quali
compete di diritto (art. 2465 c.c.) il potere di amministrare la società;
soci accomandanti, con una responsabilità limitata alla
quota di capitale sottoscritta.
Questa forma di società abbina la possibilità di un controllo
diretto della società (tipico delle società di persone)
con la possibilità di accedere a tutte le forme di finanziamento
presenti sul mercato (tipico delle società per azioni). È
diffusa quale holding di gruppi industriali e/o commerciali.
|
|
|
Società Cooperativa
|
|
La società cooperativa si presenta come
una sorta di società di capitali, modificata da alcuni elementi
differenziali che mirano ad adattarne la struttura al perseguimento dello
scopo mutualistico.
Rispetto alla società di capitali
queste sono le principali differenze:
- i singoli soci non possono avere una quota societaria superiore a 10.000
euro (15.000 in alcuni casi);
- i soci devono essere almeno 9;
- il capitale della società non è determinato in un ammontare
prestabilito, ma varia in seguito all'ingresso e all'uscita di soci;
- in assemblea ogni socio ha diritto a un voto, a prescindere dal valore
delle sue quote;
- non è possibile distribuire utili in misura superiore al 5% del
capitale versato, dopo che sono stati rispettati gli altri requisiti mutualistici.
Le cooperative possono essere:
- di consumo: acquistano merci all'ingrosso per venderle ai soci e a terzi
a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato
- di produzione e lavoro: molto diffuse tra i giovani, producono beni
e servizi
- agricole: operano sia nel campo della produzione, sia in quello della
lavorazione e conservazione
- edilizie: possono costruire o acquistare immobili da affittare o vendere
ai soci a condizioni favorevoli
| Pro.. |
L'attività dei soci è
prestata a loro vantaggio e consente di ottenere beni e servizi a
condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Secondo il tipo di cooperativa, la responsabilità dei soci
può essere limitata o illimitata. In alcuni casi, la forma
cooperativa può essere conveniente, in quanto consente notevoli
vantaggi di natura fiscale: se le retribuzioni dei soci sono almeno
pari al 60% delle altre spese, i redditi delle società cooperative
sono esentati sia dall'Irap, sia dall'Irpeg. I redditi che i singoli
soci percepiscono dalla società cooperativa, inoltre, vengono
assimilati a redditi da lavoro dipendente. Oltre a ciò, spesso
questo tipo di società gode di contributi pubblici a fondo
perduto e di finanziamenti agevolati.
Il reperimento di finanziamenti è agevolato (contributi regionali
a condizioni favorevoli). |
| ...e contro |
Per la costituzione di una cooperativa occorre
un numero elevato di soci: minimo 9. Diventano 25, se si intende ottenere
appalti.
Lo scopo di lucro può essere soltanto secondario, perché
in bilancio l'utile ripartibile fra i soci non può essere superiore
a una percentuale minima (prestabilità) del capitale sociale.
I guadagni dei soci perciò provengono principalmente dalla
retribuzione per il lavoro prestato all'interno della cooperativa
(gli stipendi).
Il limite fondamentale di questa forma societaria è rappresentato
dal fatto che si tratta di una struttura che non consente a un singolo
individuo o a un gruppo ristretto di individui di controllare saldamente
la società. |
|
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Piccola Società Cooperativa
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E' una formula adatta a chi non ha soci e desidera
conservare massima autonomia. Indicata soprattutto per le imprese di dimensioni
limitate e quindi per le attività artigianali.
A chi rivolgersi
La piccola società cooperativa è la forma più recente
di società creata in Italia. E' stata introdotta dalla legge 266
del 1997, detta "legge Bersani".
- La struttura e la gestione delle piccole cooperative è più
semplice rispetto a quelle normali. Le piccole cooperative possono avere
un minimo di tre e un massimo di otto soci. I soci devono essere persone
fisiche, lavoratori che impiegano la loro professionalità nella
cooperativa. Non sono ammesse, per ora, le persone giuridiche, quindi
anche le società o gli enti, che potrebbero finanziare l'impresa.
- La piccola cooperativa può fare a meno di un consiglio di amministrazione;
si gestisce con l'assemblea dei soci; servono solo un legale rappresentante,
un presidente, a cui può spettare la rappresentanza legale, e un
vice presidente. Si deve ricorrere a un collegio sindacale esterno solo
in particolari momenti. Sono ridotti, in generale, gli adempimenti formali.
In pratica, la piccola cooperativa è una forma semplificata di
società, che può avere piccole dimensioni e che gode di
un regime fiscale più favorevole.
- Per fondare la cooperativa, ogni socio versa una somma di denaro nel
capitale sociale o "di rischio", fino a un massimo di 80 milioni
di lire (120 milioni per le cooperative di manipolazione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli), ma una quota
o azione può essere anche solo di 50 mila lire. Accanto alla figura
del socio lavoratore, è prevista anche quella del socio "sovventore":
può non prestare attività lavorativa, ma riceve un utile
sulla sua quota versata nel capitale sociale.
Dal punto di vista contributivo, i soci lavoratori sono equiparati a dipendenti.
I loro stipendi aumentano di anno in anno, come da contratto, ma possono
essere incrementati del 20% in più rispetto alle retribuzioni correnti.
Tolti gli stipendi e le spese dal fatturato, il 20% degli utili va versato
nella riserva legale della cooperativa, un patrimonio indivisibile durante
la vita della cooperativa e non tassabile; inoltre il 3% degli utili si
versa nel fondo mutualistico dell'associazione di cooperative di cui si
fa parte. Il resto degli utili si divide fra i soci e può incrementare
le singole quote versate nel capitale sociale. Se si scioglie la cooperativa,
il capitale di rischio dei soci è loro rimborsato, mentre il patrimonio
della cooperativa va ad organismi mutualistici, per esempio i fondi delle
organizzazioni delle cooperative.
- Le piccole cooperative godono di agevolazioni fiscali, per esempio non
pagano l'Irpeg, se sottostanno ai vincoli mutualistici esposti sopra;
altrimenti pagano le tasse come le società normali. Le cooperative
sono sottoposte a vigilanza da parte del ministero del Lavoro, o da parte
delle associazioni di cooperative, se ne fanno parte. Soprattutto, devono
occupare il numero di soci stabilito dalla legge. Per questo il decreto
Bersani è stato utile, perché ha permesso di ridurre il
numero minimo di soci a tre, ovvero sanare situazioni in cui alcuni dei
soci erano tali solo di nome.
- Le cooperative possono occuparsi di produzione industriale o artigianale,
ma per costituire società di questo tipo servono spesso ingenti
capitali, sia per le attrezzature, sia per i costi del personale. In questi
casi, le cooperative, come le altre imprese, possono cercare di ottenere
finanziamenti pubblici o regionali: le Camere di Commercio locali danno
informazioni sulle opportunità disponibili e i criteri per accedervi.
- Le migliori prospettive per l'avvio di nuove piccole cooperative si
aprono nell'ambito dei servizi o turismo, dove l'apporto iniziale di capitali
può essere ridotto. Alcune cooperative di servizi si occupano di
pulizie, facchinaggio, trasporto, assistenza (anziani, bambini, malati);
poi ci sono quelle che si dedicano all'informatica o alle comunicazioni,
oppure ai servizi turistici.
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